mercoledì 20 luglio 2011

MONOPOLI - Chi sarà il prossimo a saltare?

Carburanti low cost? Eni non ci sta e fa ricorso al Capo dello Stato

Conad è una cooperativa di imprenditori indipendenti, da poco entrata nel business dei carburanti, con appena 11 distributori sul territorio.

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Conad è una cooperativa di imprenditori indipendenti, da poco entrata nel business dei carburanti, con appena 11 distributori sul territorio.


















Il contenuto di questo scritto esprime il pensiero dell' autore e non necessariamente rappresenta la linea editoriale di Wall Street Italia, che rimane autonoma e indipendente.
Cesena - Eni, la società petrolifera italiana colosso nel settore degli idrocarburi, ha fatto ricorso straordinario al Capo dello Stato contro il Comune di Cesena e la Provincia di Forlì-Cesena per bloccare l’apertura di un distributore di benzina targato Conad, appellandosi ad un uso corretto della concorrenza.

Motivo del contendere: l'apertura di un solo distributore di benzina a Cesena. "Concorrenza sleale e concessione illegittima". Ma si tratta di un confronto impossibile: l'azienda petrolifera possiede 4542 impianti, il consorzio di cooperative che si occupa prevalentemente di generi alimentari solo 11. Pochi, ma quanto basta per scomodare addirittura il capo dello Stato.

Conad è una cooperativa di imprenditori indipendenti associati da poco entrata nel business dei carburanti, con appena 11 distributori, aperti dal 2005 al 2011, risultato finale di infinite difficoltà burocratiche da superare, con decine di domande per l’apertura di nuovi impianti ancora inevase sui tavoli di tante Regioni, dal nord al sud.

C’è da dire che, secondo gli ultimi bilanci e statistiche, Conad con i propri carburanti a marchio garantisce alle famiglie risparmi importanti: nel portafoglio degli automobilisti, in sei anni, sono rimasti 16,5 milioni di euro, senza tralasciare le ricadute positive sul costo del trasporto delle merci e dei beni di largo consumo. Né va dimenticato che ogni impianto Conad ha una produttività superiore ai 10,5 milioni di litri rispetto alla media della rete italiana dei distributori, ferma a 1,6 milioni di litri.

Una concorrenza piccola, ma che riesce a disturbare il colosso petrolifero. E’ stato così che l’Eni ha chiesto la sospensione degli effetti della delibera che introduce una modifica al Piano regolatore generale di Cesena, perché considera l’apertura dell’impianto, parliamo di un solo impianto, non tollerabile per il mercato: "L’Eni ha chiesto la sospensione degli effetti della delibera perché dagli atti emerge l’illegittimità della variante al Programma integrato di intervento con riferimento alla realizzazione dell’impianto di carburante per autotrazione … e considerata in particolare la distorsione della concorrenza determinata da una previsione urbanistica a beneficio esclusivo e privilegiato di soggetti privati, posto che da tale previsione deriva ad Eni un gravissimo pregiudizio nell’operatività concorrenziale degli impianti di distribuzione di carburante in Cesena…", racconta Conad. "Un distributore di carburante che, nei fatti, Eni valuta una proposta di concorrenza sleale, distorsiva per il mercato. Ciò accade in un Paese che invece avrebbe bisogno di modernizzazione e liberalizzazioni per rilanciare il sistema Italia e difendere il potere d’acquisto delle famiglie, messo sempre più in crisi, e in cui il costo dei carburanti continua a crescere in modo incontrollato quanto esagerato", aggiunge Conad.

Ma c’è una differenza fondamentale da rilevare, che spigherebbe in cosa consiste il "gravissimo pregiudizio all’attività concorrenziale" che ha tanto indignato il gigante petrolifero: la vendita. A quanto risulta dai prezzi medi mensili pubblicati dal ministero dello Sviluppo economico al 18 luglio 2011, la differenza tra i prezzi medi della rete degli impianti Conad e quelli media Italia è: -8,7 centesimi di euro al litro per la benzina, -7,9 centesimi di euro al litro per il gasolio e -7,3 centesimi di euro al litro.

Com’è possibile? La causa è un misto fra self service e l’erogazione continua che permette di mantenere bassi i prezzi. In un momento in cui ogni persona deve risparmiare il centesimo, e in cui per evidenti cause di politica economica internazionale il costo dei carburanti continua a crescere, il contenimento dei prezzi dovuto alla concorrenza non è un dettaglio. Lo dimostra il fatto che alle pompe di benzina Conad alle 02 di notte, troviamo la coda. La liberalizzazione del mercato, attuata da Bersani nel 2007 consente anche questo: prezzi competitivi che il vadano incontro al potere d’acquisto dei consumatori.

Secondo il direttore generale di Conad, Francesco Pugliese, la reazione dell’Eni preoccupa ancor più perché cade in un momento di forti difficoltà economiche per le famiglie. Impedire o cercare di porre un veto alle liberalizzazioni quando la stessa Comunità europea ne reclama la corretta attuazione è un controsenso. Fino ad oggi, nei nostri impianti, gli automobilisti hanno risparmiato 20,2 milioni di euro; è un risultato che non accettiamo sia mascherato accusandoci di concorrenza distorsiva".

Entro la fine dell’anno, Conad ha in cantiere l’apertura di nuovi impianti (48 in giacenza) in Piemonte, Sardegna, Lazio, Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna, dove per ora se ne trovano tre: Baggiovara (Modena), Faenza (Ravenna), Bibbiano (Reggio Emilia).

L’Eni, interpellata sull’argomento, al momento non ha risposto. Nonostante la richiesta, nella giornata di ieri, dagli uffici relazioni con la stampa non è stata fornita nessuna versione sulla vicenda contenzioso Conad.

lunedì 18 luglio 2011

ANIFA: Tremonti valorizzi il ruolo economico e sociale degli OTC

Intervista al Presidente dell’Associazione nazionale dell’industria farmaceutica dell’automedicazione. Brovelli: “Le liberalizzazioni, non hanno rappresentato un volano di crescita per il nostro comparto".

La fiducia degli italiani nei riguardi del farmacista è ormai forte e radicata. Anche nell’acquisto dei farmaci da banco, il popolo del Belpaese chiede a gran voce la presenza di un esperto che riesca a fornire informazioni e dettagli sulla molecola richiesta. Di recente un'indagine, realizzata da Gfk Eurisko ha evidenziato lo scarso feeling che gli italiani hanno nei riguardi dell’acquisto di OTC via web. Il fatto di non sapere chi si cela dietro il sito che vende medicinali sembra scoraggiare i pazienti che preferiscono rivolgersi personalmente e con fiducia al loro farmacista. Quali sono le prospettive future del settore dei farmaci da banco? Come cambierà la vendita di queste medicine e cosa sta facendo il nostro governo per stimolarlo e aiutarlo? Per saperne di più intervistiamo il Presidente Brovelli dell’ANIFA (Associazione nazionale dell’industria farmaceutica dell’automedicazione).


Perché gli italiani sono ancora riluttanti nell’acquisto di farmaci sul web?

La prima e più evidente ragione è che quando c’è di mezzo la salute le persone sono ben più accorte e meno sprovvedute di quello che si può pensare. Non è un caso, infatti, che quanto si parla di farmaci da banco, prodotti per il benessere e alimentari, gli italiani guardano con maggiore diffidenza alla possibilità di acquistare su internet, per quanto il web rappresenti un canale di acquisto utilizzato da almeno 8 milioni di concittadini. E’ quanto emerso dalla ricerca “L’e-commerce e i farmaci OTC” realizzata da Gfk Eurisko e presentata in occasione dell’Osservatorio Anifa sull’Automedicazione dello scorso 12 luglio. Con particolare riferimento ai farmaci senza obbligo di prescrizione, di automedicazione, il cittadino italiano non sente particolarmente l’esigenza di acquistarli su internet. Si tratta infatti di farmaci che vengono utilizzati all’insorgere di un disturbo, e che quindi, si desidera siano presto disponibili senza bisogno di attendere i tempi di consegna, per i quali si ritiene fondamentale il consiglio del farmacista e dove la certezza della sicurezza, della provenienza e dell’integrità del prodotto rappresentano aspetti fondamentali. Accanto alla natura del bene farmaco bisogna anche considerare la capillarità del sistema distributivo italiano, che rende facilmente disponibili i farmaci da banco all’occorrenza. La riluttanza degli italiani, quindi, è anche legata ad un sistema che funziona rispondendo con efficacia ai bisogni di salute del cittadino.

Secondo lei la poca fiducia dei pazienti nell’acquisto online è un bene o un male? Perché?

Direi che è un dato di fatto che denota un cittadino sempre più evoluto e accorto alle proprie scelte in materia di salute. Se poi, come già messo in evidenza dall’indagine della Commissione Igiene e Sanità sul fenomeno della contraffazione e dell’e-commerce farmaceutico, consideriamo che il fenomeno della contraffazione, per quanto in Italia marginale e riguardante per lo più farmaci e prodotti a ad alto costo e/o per i quali la vendita on line mette al riparo da eventuali imbarazzi nel chiedere la prescrizione del medico, interessa un prodotto su due, dovremmo dire che è un bene. Ciò non significa affatto non considerare una possibile evoluzione futura verso le vendite on line, ma invece riflettere sulle possibili modalità di sviluppo di un nuovo canale, valutandone opportunità e rischi. Piuttosto, considerando che ben il 69% degli italiani non sa che i farmaci di automedicazione non possono essere venduti su internet e che addirittura il 15% crede che sia legale, è fondamentale investire su una comunicazione corretta da fonti verificabili e riconoscibili dal cittadino che sempre di più vuole e cerca informazioni in materia di salute. Infatti, se internet è parte integrante della vita quotidiana per almeno la metà degli italiani che facilmente hanno accesso ad una mole di informazione gigantesca quando si parla di salute e farmaci, tuttavia il web non è altro che un contenitore infinito – un mare magnum – nel quale il i cybernauti spesso navigano a vista, incapaci, sovente, di distinguere le “buone” dalle “cattive” informazioni, fornite da fonti a volte non riconoscibili, non rintracciabili e non sanzionabili come invece possono essere le aziende produttrici.

In che modo è possibile incentivare la vendita dei farmaci da banco in Italia?

La questione è sicuramente complessa. Se infatti, i farmaci senza obbligo di prescrizione, di automedicazione, sono di uso comune (almeno 6 italiani su 10 ne hanno fatto uso nell’ultimo anno), l’andamento del mercato è esclusivamente legato all’incidenza dei c.d. malanni di stagione, con un trend assolutamente stabile nell’ultimo quinquennio. I dati evidenziano quindi come mancano leve che possano supportare la crescita sul lungo periodo.
Bisognerebbe infatti, allargare l’offerta e rendere disponibili più alternative terapeutiche, creando le condizioni favorevoli affinché le imprese siano incentivate a fare domande di switch (passaggio di principi attivi da obbligo di ricetta a senza obbligo di ricetta) a livello nazionale. Inoltre, un uso estensivo e corretto del brand che aiuti i consumatori nelle proprie scelte di salute valorizzando i prodotti ed evitando confusioni permetterebbe ai cittadini di orientarsi con maggiore sicurezza. Il nostro comparto ha nel cittadino il proprio interlocutore di elezione e fondamentale è inoltre una comunicazione corretta e diretta attraverso confezioni sempre più “user friendly” e sopratutto la semplificazione dei messaggi pubblicitari e della comunicazione on line, la il cui quadro regolamentare appare improntato ad una logica che mal si adatta alla realtà dell’informazione farmaceutica così come si è evoluta grazie ad Internet. Ovviamente tutto ciò sarà possibile solo attraverso un semplificazione delle procedure e tempi certi anche attraverso la creazione di un’area dedicata all’OTC all’interno di Aifa per sancire il riconoscimento delle specificità del settore e un’attenzione, sempre più crescente delle Istituzioni, Aifa e Ministero della Salute, con le quali Anifa collabora e si confronta.

Secondo lei l’attuale governo sta prendendo le giuste misure per aiutare il vostro settore?

Il settore farmaceutico in senso generale è interessato da continui tagli per il contenimento della spesa pubblica che rischiano ovviamente di inibire sul lungo periodo la capacità di innovazione e di crescita del settore nel suo complesso. Con riferimento al settore dei farmaci senza obbligo di prescrizione il Decreto Bersani che ha permesso la vendita dei nostri farmaci al di fuori del canale farmacia ma sempre alla presenza , irrinunciabile, del farmacista, e ha liberalizzato i prezzi che oggi sono decisi liberamente dal titolare del punto vendita (farmacia, parafarmacia, corner GDO) ha sicuramente generato vantaggi per i cittadini in termini di differenziazione dell’offerta e calmierazione dei prezzi grazie ad una maggiore concorrenza. Tuttavia, le liberalizzazioni, non hanno rappresentato un volano di crescita per il nostro comparto né, tanto meno, hanno generato quella paventata crescita inappropriata dei consumi che invece non c’è mai stata.
Piuttosto, con le Istituzioni dovrebbe essere attivato un confronto sul ruolo strategico che l’automedicazione può giocare in futuro, data la crescita della popolazione, l’invecchiamento e una domanda di salute sempre più crescente e complessa da parte di un cittadino sempre più attento ed esigente in materia di salute.

Cosa suggerirebbe al Ministro Tremonti in materia di politiche di vendita degli OTC?

Sicuramente di valorizzarne il ruolo economico e sociale. Infatti, considerando le dinamiche demografiche in atto, riflettere sul ruolo dell’automedicazione a sostegno dell’autonomia della popolazione anche in età anziana, potrebbe rappresentare un elemento di sostenibilità del sistema pubblico sul lungo periodo, permettendo un allocazione più appropriata delle risorse pubbliche su patologie complesse e ad alto costo sostenendo, inoltre, l’innovazione farmaceutica. Solo considerando l’attuale struttura della popolazione un ipotetico allargamento dell’offerta per il trattamento di patologie minori e un più appropriato ruolo di counseling all’automedicazione responsabile e consapevole da parte del medico di medicina generale porterebbe a risparmiare già oggi circa 600 milioni di euro.

Cosa pensa della totale liberalizzazione delle farmacie?

L’attuale modello distributivo, con l’obbligo del farmacista a garanzia e tutela della salute del cittadino in qualunque tipologia di punto vendita, e quindi il binomio farmaco-farmacista rappresenta per il comparto una conquista da difendere a prescindere dall’evoluzione dell’offerta in termini di punti vendita. Quelli che quindi potranno essere gli scenari evolutivi del sistema distributivo italiano, con particolare riferimento ad esempio, ad una modifica della Pianta organica, vanno trattati con estrema cautela e certamente discussi in altra sede. Personalmente, ritengo che qualunque dibattito non debba comunque perdere di vista il valore di servizio e le peculiarità del bene farmaco, in una logica di costante promozione e tutela della salute pubblica.

Giorgio Mammoliti LR-Science&Research

giovedì 14 luglio 2011

Siamo alle comiche!

Manovra. Liberalizzazioni: esentate le professioni sanitarie
Per medici, farmacisti & Co. Niente liberalizzazioni. Lo prevede un nuovo emendamento che sostituirebbe quello di ieri che stabiliva l’eliminazione delle restrizioni all’accesso e all’esercizio professionale.
14 LUG - Successo del pressing degli Ordini sul Governo e la Maggioranza. Sembra caduta infatti l’ipotesi di un’immediata abolizione delle restrizioni all’esercizio delle professioni. Il Governo formulerà specifiche proposte alle categorie che avranno otto mesi per mettersi in regola con le nuove norme. Ma da tutto questo sono esentate le professioni che prevedono l’esame di Stato per l’abilitazione professionale e quindi medici, farmacisti e le altre professioni sanitarie che lo prevedono.
Questo emendamento dovrebbe essere compreso nel nuovo testo del decreto che sarà portato in aula al Senato attorno alle 13 per il voto finale per poi passare subito dopo alla Camera per il via definitivo già entro domani.
Fonte:
http://www.ilfarmacistaonline.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=4822&&cat_1=2&cat_2=0&tipo=articolo

mercoledì 13 luglio 2011

Tutti devono stringere la cinghia...tranne chi se lo può permettere

Manovra, la Casta (del Pdl) si ribella

Raccolta di firme tra i parlamentari contro la manovra: no all'abolizione dell'Ordine per notai e avvocati

Il ministro dell'Economia Giulio Tremonti (Eidon)
Il ministro dell'Economia Giulio Tremonti (Eidon)
MILANO - Mentre il Paese è sull'orlo del baratro a causa della crisi finanziaria che ha investito la Borsa e i titoli di Stato, la Casta si ribella all'amara medicina della manovra del govero.

RACCOLTA DI FIRME - È in corso infatti all'interno del Pdl una raccolta delle firme per protestare contro la manovra da domani al voto del Senato (al momento sarebbero circa un'ottantina). «Fino a quando non verrà tolta la norma che abolisce gli ordini professionali, noi il testo - assicura un avvocato del Pdl - non lo voteremo mai dovesse anche cadere Tremonti». Un'altra norma contro la quale si stanno alzando le barricate tra i berlusconiani è quella che renderebbe incompatibile l'incarico di parlamentare con quello di sindaco o di presidente di provincia. Solo alla Camera gli interessati sarebbero 9 presidenti di provincia e 6 sindaci. «E state pur certi - si assicura ancora nel Pdl - che anche quella norma deve saltare se vogliono che votiamo la manovra».

LA NOTA - «Esprimiamo una forte preoccupazione per il contenuto della manovra finanziaria che tratta della liberalizzazione delle professioni, in quanto l'eventuale attuazione comporterebbe automaticamente la distruzione del sistema di cassa degli ordini» affermano in una nota congiunta gli onorevoli Mancuso, Marsiglio, Rampelli, Ghiglia e Barani del Pdl. «Al di là del disagio che questo comporterebbe - aggiungono -, si avrebbero effetti negativi immediati perché verrebbe a saltare il meccanismo fondamentale di alimentazione delle casse degli ordini e ci troveremmo ad avere 1,6 milioni di professionisti costretti a bussare alle casse dello Stato».

LA RUSSA - A dar manforte alla Casta pensa anche il ministro della Difesa Ignazio La Russa: «Da avvocato ritengo che sia una norma che merita un approfondimento ulteriore. Non mi sembra materia da inserire in un decreto». L'avvocato-ministro commenta infatti così la decisione di molti avvocati del Pdl di raccogliere le firme per protestare contro la norma che abolisce gli ordini professionali inserita nella manovra. «Ritengo che la protesta degli avvocati - conclude La Russa - non sia affatto irragionevole».

PREOCCUPATI ANCHE PER IL TAGLIO DEGLI STIPENDI - A preoccupare molti parlamentari del Pdl è poi anche un emendamento firmato dai capigruppo dell'opposizione al Senato che tra l'altro prevede l'equiparazione degli stipendi di deputati e senatori a quelli di pari grado in Europa e cambiamenti nel sistema dei vitalizi. Per quanto riguarda quest'ultimo tema l'emendamento specifica: «Gli uffici di presidenza delle due Camere adottano sistemi previdenziali basati sul metodo di calcolo contributivo, prevedendo requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso ai trattamenti corrispondenti a quelli applicati ai lavoratori dipendenti, ai sensi della disciplina pensionistica vigente». L'emendamento è firmato da Pd, Idv e Udc.

GASPARRI - Il tema dell'abolizione degli ordini professionali che sta agitando la maggioranza in Senato «non sussiste» afferma invece il capogruppo del Pdl, Maurizio Gasparri. «La formulazione del tema è già superata. Molti reagiscono a un testo che non c'è. Comunque ne stiamo parlando».

DI PIETRO - «È la difesa della corporazione che antepone i propri interessi a quelli dei cittadini» sottolinea invece il leader dell'Idv, Antonio Di Pietro. «Noi dell'Idv, invece - aggiunge Di Pietro - abbiamo presentato un emendamento al riguardo che interessa sempre l'avvocatura. Pensiamo infatti che sia necessario dare la possibilità anche ai giovani avvocati di far carriera e di potersi misurare senza dover necessariamente passare attraverso l'imbuto di studi legali blasonati, che diventano importanti solo per le parcelle esose che fanno, piuttosto che per la loro abilità e bravura nel seguire i propri clienti».

Fonte: Corriere della sera

CI (ri)SIAMO!!!

Emendamenti dell'Opposizione alla manovra (A.S. 2814)

E' un pò lunga da leggere tutta, per velocizzare la lettura, i comma che ci interessano son 15-16-17-18-19 e 20....buona lettura e incrociamo le dita. Le mie oramai si sono anchilosate!

Art. 26

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis
(Liberalizzazioni e tutela della concorrenza)

1. All’articolo 120-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente “Recesso e portabilità dei conti correnti”;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per il trasferimento del contratto presso altra banca o intermediario, ivi compresi il deposito dei titoli e le domiciliazioni bancarie. Con procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi e degli adempimenti sono stabilite le modalità con cui il cliente può perfezionare le opzioni di trasferimento rivolgendosi direttamente alla nuova banca o al nuovo intermediario”».
2. All’articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. E’ considerata scorretta la pratica commerciale che impone al cliente l’obbligo di aprire un conto corrente o di sottoscrivere una polizza assicurativa da parte di una banca, istituto o intermediario, per la stipula del contratto di accensione di un mutuo, qualora tale polizza sia erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario.”
3. L’articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è abrogato.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma.
5. La Banca d'Italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente comma e stabilisce criteri e modalità ispirate a principi di trasparenza e corretta informazione con cui gli istituti di credito fissano le condizioni economiche per i servizi offerti ai clienti, ivi comprese le aperture di credito e gli affidamenti relativi ai conti correnti”.
6. Il comma 7, dell’articolo 2-quinquies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è sostituito dal seguente: “9. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l’art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno della chiusura del suddetto conto corrente.”»
7. All'articolo 131 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
«2-quater. In deroga all'articolo 1899 del codice civile, per il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, sono nulle le clausole di tacito rinnovo. L'impresa di assicurazione è comunque obbligata ad informare il contraente della scadenza del contratto almeno trenta giorni prima della medesima».
8. CONSAP S.P.A. è autorizzata a promuovere la costituzione di gruppi di acquisto, cui possono liberamente aderire i cittadini, su base provinciale, per la stipula di contratti individuali di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli ad uso privato. Le spese di funzionamento dei gruppi sono a carico degli aderenti.
9. Ai sensi dell'articolo 58, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, CONSIP S.P.A. è autorizzata a scegliere, su incarico di CONSAP S.P.A., l'offerta contrattuale più conveniente per la sottoscrizione della polizza RC Auto da parte degli aderenti ai gruppi di cui al comma 12-quater. Nel rispetto delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, CONSIP S.P.A seleziona le offerte maggiormente competitive, presentate da imprese di assicurazione ed intermediari, e sottoscrive convenzioni secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2000, prevedendo procedure semplificate di adesione alle medesime da parte dei gruppi di cui al comma 10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
10. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell’approvvigionamento di cui al comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50% della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50% di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita.
12. All’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008 n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17 aggiungere infine il seguente periodo: <>;
b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:
«22-bis. Ai fini del rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di accesso all'attività di distribuzione di carburanti in rete, le regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa, danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 17 a 22, compatibilmente con i princìpi di non discriminazione, di tutela della concorrenza e di piena liberalizzazione dell'accesso al mercato da parte dei nuovi entranti».
13. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente unico S.p.a. assicura in via straordinaria l’attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti principi:
a) acquisto all’ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all’approvvigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti;
b) affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a);
c) attivazione di un servizio di vendita all’ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio.
14. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico S.p.a. svolge le attività di cui al comma 13.
15. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell' articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
16. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
17. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.
18. Negli esercizi commerciali di cui al comma 19 la vendita dei medicinali prevista ai sensi del medesimo comma 17 deve avvenire, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari di apertura e di chiusura al pubblico.
19. Agli esercizi commerciali di cui al comma 19 del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dall'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
20. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, stabiliti dalle autorità competenti, costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

21. All’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: <<1-bis. Le attività commerciali di cui al comma 1 hanno la facoltà di fornire liberamente ai consumatori in un solo esercizio, oltre alla vendita di beni, la fornitura di servizi integrati con la propria attività economica principale, di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati.>>
22. All’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: << 5. Le regioni disciplinano la facoltà degli esercenti le attività commerciali di cui al comma 1, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura e di derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva nei comuni a vocazione commerciale, turistica, agricola, culturale o storico-monumentale.>>
23. La disposizioni di cui ai commi da 24 a 40 del presente articolo sono finalizzate al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e di qualificare l'esercizio delle professioni, di garantire la qualità del servizio professionale, di tutelare il consumatore per una scelta informata del professionista, di assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e di favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni dei presenti articoli non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.
24. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto dell'Unione europea, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere o mandati professionali.
25. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.
26. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi o albi professionali, individuando, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso a ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva tra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.
27. Gli ordini professionali sono strutturati e articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.
28. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità, e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.
29. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli ordini professionali modificano i propri statuti secondo i seguenti princìpi e criteri:
a) fissazione dei criteri e delle procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio e ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;
b) disciplina su base democratica dei meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e dell'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità tra i sessi, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità, in modo da non superare il massimo di sei anni, la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;
c) previsione dei compiti essenziali degli ordini professionali, tra i quali devono rientrare l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito e, comunque, nel rispetto dei princìpi di pari opportunità e di non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti; comprendere tra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;
d) previsione dei casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.
30. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun ordine provvede a indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.
31. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.
32. La legge statale stabilisce forme di raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria di secondo grado e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi professionali corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti.
33. La legge statale disciplina forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi od organizzati dai rispettivi ordini professionali, da università o da pubbliche istituzioni, purché strutturati in modo teorico-pratico, e la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all'estero.
34. La legge statale prevede l'adozione di misure rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria.
35. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.
36. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e in albi professionali è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.
37. Le associazioni professionali di cui al comma 36 possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in un apposito registro istituito dal Ministero competente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali e di favorire la qualificazione professionale e la tutela dell'utenza.
38. Ai fini della registrazione di cui al comma 37 del presente articolo e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni, in conformità ai princìpi e criteri di cui al comma 4 devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, le adeguate diffusione e rappresentanza territoriali, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di princìpi deontologici secondo un codice etico adottato dall'associazione, la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione e una disciplina degli organi associativi su base democratica.
40. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e di dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti, riscontrati o comunque in possesso dell'associazione.
41. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.”

Conseguentemente, sopprimere i commi 6 e 7 dell'articolo 35.


FINOCCHIARO, BELISARIO, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MORANDO

venerdì 8 luglio 2011

PROFESSIONI: GOVERNO ANNUNCIA UNA COMMISSIONE PER LE LIBERALIZZAZIONI

ANPI, 8 luglio - Il Governo è deciso a mettere mano alla riforma delle professioni. La conferma è arrivata dal ministro dell'Economia Giulio Tremonti, che durante la conferenza stampa di presentazione della Manovra finanziaria, ha dichiarato: “Vogliamo entrare seriamente nel campo delle professioni”.
“Saranno avviate attività preliminari di studio coinvolgendo anche gli organismi internazionali”, ha spiegato Tremonti, precisando che “contatti già ci sono stati con l'Ocse e la Commissione europea”.
La Manovra (decreto legge n. 98/2011 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 155) prevede all'articolo 29 l'istituzione presso il Ministero della giustizia di una “Alta Commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei servizi”, composta da esperti nominati dai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro, nonché da esperti della Commissione europea, dell'OCSE e del Fondo monetario internazionale. Questa Alta commissione dovrà concludere i propri lavori entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
Che l'esecutivo sia intenzionato ad andare avanti sul fronte delle liberalizzazioni delle professioni, nonostante l'opposizione degli Ordini, l’ha confermato anche il sottosegretario all'Economia, Luigi Casero. Intervenendo lunedì scorso all'Università Bocconi di Milano, Casero ha spiegato che il Governo intende procedere, in poche settimane, ad una liberalizzazione di tutte le professioni, incluse anche quelle (architetti, ingegneri, notai, farmacisti, autotrasportatori) in un primo momento escluse dalla bozza di riforma accantonata dal Consiglio dei Ministri del 30 giugno.
Una bozza di disegno di legge delega, circolata in questi giorni, prevede l'abolizione dell'esame di Stato per alcune categorie di professionisti (avvocati e commercialisti), lo stop al divieto della pubblicità, la cancellazione di ogni riferimento a tariffe fisse o minime, la possibilità di svolgere il praticantato durante il periodo di studi e la possibilità di costituire società professionali di capitali.
Una novità importante che dovrebbe fare ben sperare, tuttavia vogliamo esprimere un paio di considerazioni:
- tra la conclusione dei lavori dell’”Alta Commissione” e la trasformazione in legge delle proposte formulate da questa commissione, con tutti i distinguo che si proporranno e l’azione delle lobby delle professioni (prime tra tutte quelle degli ordini professionali), è facile prevedere che si dovrà attendere qualche anno per vederne i risultati. In altri termini la solita “soluzione italiana” a problemi che non si vogliono risolvere: facciamo una bella commissione, prendiamo tempo e aspettiamo che a risolvere il problema sia qualcun altro = insabbiamo tutto;
- ci chiediamo a che serve eleggere i parlamentari, affidare ad un Esecutivo la responsabilità di fare le scelte ovvero governare, se poi di fronte ad un problema politico (perché la questione delle liberalizzazioni non è questione tecnica a questo punto, almeno ci auguriamo dopo anni che se ne parla) si affida ad organismi tecnici internazionali la responsabilità di dire cosa dobbiamo fare. Per riprendere una celebre frase di Totò, ci viene da dire: “Ma ci faccia il piacere”. Forse è giunto il tempo che questi signori vadano a casa!

mercoledì 6 luglio 2011

Perché l'esito è deludente

Usando il linguaggio degli economisti si può convenire che per centrare davvero entro il 2014 il pareggio di bilancio l'Italia e gli italiani sono chiamati a un cambio di paradigma. Devono mutare mentalità, cultura del proprio rapporto con lo Stato, persino stili di vita. E devono farlo - speriamo di riuscire a spiegarlo ai nostri lettori - per i propri figli, per consegnare alle nuove generazioni un Paese all'altezza della sua storia, di nuovo culla di civiltà e innovazione.
Peccato però che chi sta chiedendo ai suoi concittadini questo salto, ovvero il governo di Roma attualmente in carica, il cambio di paradigma non riesca proprio a farlo.

Queste ore e questi giorni ricordano i tempi delle finanziarie omnibus, quando dal Consiglio dei ministri uscivano grandi contenitori legislativi zeppi di provvedimenti, i più disparati e in gran parte destinati a diventare vittime delle scorribande parlamentari. Nella conferenza stampa di ieri sera Silvio Berlusconi e Giulio Tremonti si sono presi un doppio merito, aver conseguito il pareggio di bilancio e aver raggiunto un moderno patto per il lavoro. Ora il primo obiettivo è ben lungi dall'essere incamerato e comunque moltissimo dipenderà dalla perizia del governo che sarà in carica nel biennio 2013-2014 e quanto all'accordo Confindustria-sindacati è stato così lineare e rapido proprio perché il governo se ne è disinteressato. Un gesto, in verità, l'esecutivo lo poteva fare per mettersi in sintonia con i cambiamenti chiesti ai propri elettori: tagliare i costi della politica e iniziare da subito, proprio per comunicare al Paese il senso di un'emergenza e la compartecipazione delle élite politiche. Ma anche simbolicamente la Casta non si è voluta emendare, ha difeso apertamente le sue prerogative, ha preferito rimandare i tagli alla prossima legislatura e, parole (ben scandite) del premier, «fatti salvi i diritti acquisiti»! Tremonti ha annunciato che sarà formata un'apposita commissione che studierà i costi della politica in Europa e ricalibrerà quelli italiani sulla media dei grandi Paesi dell'euro. Niente da dire sulla metodologia, tranne osservare che se c'era un caso in cui i famigerati tagli lineari si potevano applicare senza remore era proprio quello degli stipendi dei politici.

Nei prossimi giorni conosceremo nel dettaglio le voci della manovra e ne daremo un giudizio più ponderato, per ora l'impressione è quella che i risparmi di spesa si siano concentrati laddove era più facile far cassa, aumentando l'età pensionabile o introducendo i ticket sanitari. (E le partite Iva si sono salvate per un pelo!). Ma l'accusa implicita rivolta all'esecutivo dal governatore Mario Draghi di conoscere poco la mappatura della spesa e quindi di procedere pressoché alla cieca resta tutta in piedi. Un cambio di paradigma avrebbe richiesto che agli italiani fossero sottoposte in piena trasparenza le singole misure di contenimento e la loro incidenza. Ad esempio, c'è un motivo tecnico per cui si evita accuratamente di analizzare l'eliminazione delle Province? Siamo in grado di dire agli elettori quanto si risparmierebbe e su quella base decidere oppure no di procedere?

Anche sul versante della crescita c'è la sensazione che al governo manchino in qualche caso le competenze, in altri le coerenze. Siamo proprio sicuri che trasferire d'ufficio l'Ice alle ambasciate e mettere all'ingresso il cartello «Casa Italia» aiuterà le nostre esportazioni? Il capitolo export non avrebbe meritato ben altro approfondimento e la scelta di una strumentazione più ricca? Lo stesso vale per le liberalizzazioni. Il governo dice di volerle favorire (a parole), mai poi nel concreto il Parlamento sta esaminando un disegno di legge firmato da un esponente di punta del Pdl, Maurizio Gasparri, che punta a limitare una delle poche deregulation che aveva funzionato (e creato posti di lavoro), quella delle parafarmacie. Dando un colpo al freno e uno all'acceleratore in genere le vetture sbandano.

Dario Di Vico
01 luglio 2011 08:47

FONTE:

http://www.corriere.it/economia/11_luglio_01/divico_esito_deludente_a80316a2-a3ac-11e0-831c-4f5919d97524.shtml