giovedì 15 settembre 2011

Il governo Sordo


Manovra/ Rehn: Più misure per crescita e liberalizzazioni

Aprire al mercato "servizi pubblici locali e professioni"



Per l'Italia è "essenziale continuare e intensificare il consolidamento di bilancio, come è stato fatto ora" con la manovra finanziaria, ma è anche "importante" che il Paese "continui e intensifichi le misure di stimolo alla crescita economica e restaurino la fiducia nell'economia". lo ha detto oggi a Bruxelles il Commissario Ue agli Affari economici e monetari, Olli Rehn, durante la conferenza stampa di presentazione delle previsioni economiche intermedie dell'Esecutivo comunitario, che vedono, tra l'altro, un sostanziale rallentamento (al 0,7%) della crescita del Pil italiano nel 2011. "E' importante - ha sottolineato il commissario sempre a proposito dell'Italia - affrontare i problemi del mercato del lavoro e di quello dei prodotti, per aumentare la produttività". La manovra finanziaria è "un passo nella direzione giusta", ma "c'è bisogno di ulteriori liberalizzazioni, in particolare nei servizi pubblici locali e nelle professioni", ha concluso Rehn.




Fonte: TMNews

mercoledì 7 settembre 2011

Nessun emendamento passa e vince ancora il regio decreto del 1932, che paese moderno!!!


Manovra. Respinto emendamento su sanatoria parafarmacie. Sì al numero chiuso per le farmacie
 
E' finito ieri l'esame degli emendamenti alla manovra in commissione Bilancio del Senato. Approvata la proposta di modifica che stabilisce che il numero di persone titolate ad esercitare una professione debba rimanere limitato per le professioni “connesse alla salute umana”. Respinta invece la proposta di permettere a una parafarmacia di trasformarsi in una farmacia non convenzionata.
 
05 SET - In attesa della presentazione in Aula del maxiemendamento del Governo, la commissione Bilancio ha concluso nella serata di ieri l’esame degli emendamenti alla manovra portando, in particolare, due importanti novità per le farmacie.
Con l’emendamento 3.32 testo 2  all'articolo 3 sulla liberalizzazione delle professioni, a firma del senatore Battaglia (Pdl), la commissione ha infatti stabilito l’importanza di salvaguardare il numero chiuso di farmacie specificando nella norma che per le professioni connesse alla salute umana” deve essere consentita “la limitazione del numero di persone che sono titolate ad esercitare” quella professione. “Se il settore dei servizi sanitari venisse abbandonato al libero mercato – si specifica infatti nella relazione tecnica -, le logiche che presiederebbero alla dislocazione dei detti servizi non sarebbero più quelle della facile accessibilità, della capillarità e dell'universalità del servizio ma solo quelle della convenienza economica".
Respinto invece l’emendamento 6.0.20 del senatore Piccone, che prevedeva, tra l’altro, la possibilità per una parafarmacia di trasformarsi in una farmacia non convenzionata dietro pagamento di una tassa di concessione una tantum di 300mila euro.
Il futuro della manovra resta comunque incerto, nell’attesa di verificare i provvedimenti che saranno contenuti nel maxiemendamento governativo nel quale potrebbero o meno confluire gli emendamenti approvati dalla commissione.

Fonte: www.quotidianosanita.it

venerdì 2 settembre 2011

...Potrebbero!


Parafarmacie, blitz da un miliardo

In Italia ci sono tremila parafarmacie

Potrebbero diventare farmacie pagando 300 mila euro.
Ma entrambe le categorie
sono contrarie

ROSARIA TALARICO
ROMA
Nella fretta di riuscire a trovare una copertura all’imponente manovra da 45 miliardi ogni giorno spuntano proposte nuove e più o meno fantasiose da parte dei vari parlamentari. Ieri è stata la volta delle parafarmacie, identificate come il mezzo attraverso cui raggranellare un miliardo di euro. Come? Facendo pagare una sorta di licenza (costo 300 mila euro) per potersi trasformare in farmacie tradizionali. La proposta è di un gruppo di parlamentari del Pdl capeggiati dal senatore Filippo Piccone, non nuovo all’argomento. Lo stesso emendamento lo aveva infatti presentato per inserirlo nel decreto Milleproroghe e anche per racimolare denaro per la ricostruzione post terremoto a L’Aquila. L’idea è di trasformare le oltre tremila parafarmacie in vere e proprie farmacie in modo da recuperare risorse per la manovra finanziaria. Per ottenere una licenza di vendita dei farmaci, sarebbe previsto un esborso volontario di circa 300 mila euro.

Gli emendamenti alla manovra che riguardano i farmacisti non titolari di farmacia sarebbero quattro. Sia quelli di opposizione che di maggioranza vanno nella direzione di una liberalizzazione della professione, prevedendo l’istituzione della farmacia non convenzionata. In queste farmacie il prezzo della vendita dei medicinali, esclusi quelli di fascia C, è libera. Mentre i farmaci prescritti dai medici sui ricettari del Servizio sanitario nazionale restano invece di pertinenza delle sole farmacie convenzionate. Le reazioni alla proposta sono unanimemente contrarie, sia da parte dei farmacisti che dei parafarmacisti. Entrambi i rappresentanti delle due categorie parlano di “sanatoria”.

Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti è più che diretto: «Se passasse questa proposta, verrebbero lesi i diritti dei collaboratori dei farmacisti che con il loro lavoro acquisiscono punteggi per partecipare ai concorsi. Si andrebbe a scapito di questa grande maggioranza di lavoratori». Per Mandelli bisogna chiamare le cose con il proprio nome: «È una sanatoria, inutile girarci intorno. Per noi è inaccettabile. Tutte le ricerche mostrano che il servizio fornito dalle farmacie è il migliore, più di quelli forniti da supermercati o studi medici. I cittadini verrebbero privati di questa possibilità».

Incredibilmente il discorso non cambia di molto sul fronte dell’Associazione nazionale delle parafarmacie. «Non è questa la strada per andare in paradiso. Sono tentativi per fare pubblicità al di fuori di ogni possibilità di realizzazione - spiega il presidente Lino Busà - è un discorso che non condividiamo perché è illusorio ottenere delle sanatorie. La parafarmacia deve restare un'attività di vicinato e deve piuttosto essere data la possibilità di vendere medicinali della fascia C, quelli che sono dispensati senza onere per il servizio sanitario aumentando così la gamma dei prodotti».

Per la trasformazione in farmacia non convenzionata dovrebbe essere pagata una tassa di concessione una tantum. In ogni caso sono esclusi da questa possibilità i titolari di farmacie convenzionate o le società di capitali. Anche il commento di Annarosa Racca, presidente di Federfarma, l’associazione che riunisce i titolari di farmacia è assolutamente negativo: «Sono sicura che il governo, che tiene alla salute dei cittadini, non prenderà in considerazione gli emendamenti, perché scardinano il sistema farmaceutico italiano, che è il migliore al mondo». Unica voce parzialmente fuori dal coro è Giuseppe Scioscia, presidente del Forum nazionale parafarmacie che raggruppa le oltre tremila parafarmacie italiane: «Dei quattro emendamenti ne passi almeno uno. Come farmacisti da anni lottiamo per esercitare liberamente la nostra professione e il nostro obiettivo principale è sempre stato la nascita della farmacia non convenzionata». Ma l’emendamento su cui si sofferma la sua attenzione è quello del Pd-Idv per la vendita della fascia C, «che auspichiamo da mesi. Speriamo ora non intervengano i soliti amici delle lobby».

FONTE: LA STAMPA

giovedì 1 settembre 2011

CEDESI FARMACIA A "PARAFARMACISTI" PER 300.000 euro!!


LE INDISCREZIONI

Finanziaria, torna l'ipotesi quarto condono

Da accompagnare al pacchetto anti evasione da 2 miliardi.
Non se ne è discusso in Consiglio dei ministri:  al vertice, durato solo 15 minuti, assente il ministro Giulio Tremonti, non è stata affrontata la spinosa questione della manovra bis, ma lo snellimento del processo civile. Così, dopo i colpi di scena degli ultimi giorni, continuano a moltiplicarsi scommesse, previsioni e indiscrezioni, su quali norme potrebbero essere inserite all'ultimo nel maxi emendamento atteso il 1 settembre in Senato.
PACCHETTO ANTI-EVASIONE, CON CONDONO. I tecnici del ministero dell'Economia, nella tarda serata del 31 agosto, hanno presentato a Palazzo Chigi  il pacchetto anti-evasione che, hanno calcolato, dovrebbe valere oltre 2 miliardi. La misura comprende il rafforzamento del redditometro, cioè degli strumenti per accertare il tenore di vita reale dei soggetti a rischio evasione, in primo luogo con il potenziamento delle indagini sull'anagrafe dei conti bancari e con accertamenti automatici nei casi sospetti. Con i Comuni chiamati a pubblicare i redditi dei cittadini. Sarebbe previsto, nonostante i dubbi espressi dal premier Silvio Berlusconi, anche l'inasprimento delle pene per gli evasori, fino al carcere. Ma, tra le fila della maggioranza, è spuntata l'idea di accompagnare il pacchetto con un nuovo condono, il quarto, questa volta chiamato 'concordato', che potrebbe portare nelle casse statali ben 4 miliardi.
SOTTO IL CONTROLLO UE. Secondo quest'ipotesi, una volta accertato un maggiore imponibile Irpef, l'evasore di turno potrebbe sanare il 'nero' pagando un'imposta forfettaria una tantum. Anche se la commissione Europea, che ha chiesto più volte riforme strutturali, potrebbe esprimere obiezioni o addirittura il veto sulla norma.
Tra i punti di valore ci sarebbe un giro di vite sulle società di comodo, con l'aumento del livello minimo oltre il quale scatta l'imposizione fiscale. Per le società in perdita da tre anni è prevista l'assimilazione alle società di comodo, mentre per gli esercizi commerciali con un giro d'affari nettamente superiore a quello indicato dagli scontrini fiscali emessi potrebbe scattare la sospensione della licenza e la pubblicazione del nome sui giornali. Per le cooperative, invece, è stato programmato un rialzo del 10% della tassazione sugli utili accantonati a riserva, ora bloccata al 30%.
VENDITA DI LICENZE ALLE PARAFARMACIE. Archiviata la norma sulle pensioni - «Era un'idea di Sacconi», avrebbe detto il premier, «L'abbiamo stralciata ascoltando i sindacati» -, sia i parlamentari Pdl che l'opposizione hanno presentato emendamenti sulla liberalizzazione delle farmacie, in particolare con norme a favore dei titolari di parafarmacie, che diventerebbero farmacie non convenzionate, in cui è libero il prezzo della vendita dei medicinali,  a eccezione della fascia C, cioè dei  farmaci distribuiti sotto prescrizione.
L'emendamento presentato per il Pdl,  dal senatore Filippo Picone, prevede che per la trasformazione di una para-farmacia in una farmacia non convenzionata debba essere pagata una tassa di concessione una tantum di 300mila euro. Considerato che le parafarmacie italiane sono almrno 3 mila, la vendita delle licenze permetterebbe di recuperare fino a un miliardo di euro.
DISMISSIONE DEGLI IMMOBILI E GIALLO SULL'IVA.  Il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, durante una conferenza stampa nella sede della presidenza del consiglio, ha annunciato il ricorso alla dismissione di alcuni immobili del suo dicastero inutilizzati, per reperire risorse che vadano «all'abbattimento debito pubblico». «Personalmente», ha aggiunto La Russa, «io avrei fatto un pensiero all'Iva, alzando l'imposta di un punto o di mezzo punto, ma ci sono menti più esperti della mia che stanno al lavoro».
L'incremento dell'imposta sui consumi di un punto percentuali varrebbe 3,7 miliardi, ma il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, vorrebbe rimandare l'intervento al varo della legge delega sulla riforma fiscale, o a fine anno, se fossero necessarie entrate aggiuntive.
 
Giovedì, 01 Settembre 2011
FONTE: http://www.lettera43.it/economia/macro/24775/manovra-pacchetto-anti-evasione-da-2-mld.htm

martedì 23 agosto 2011

Adda passà 'a nuttata!

Liberalizzazione delle professioni e Ordini. Il commento di Lepre (magistrato) sulla manovra bis
Antonio Lepre, magistrato ordinario presso il Tribunale di Napoli, commenta per Quotidiano Sanità l’art. 3 della manovra bis sulla liberalizzazione delle professioni e gli Ordini professionali.
23 AGO - L’art 3 del decreto legge n. 138/2011 (la manovra di ferragosto) al quinto comma si occupa degli ordini professionali in generale, ivi compresi quindi quello dei medici e farmacisti.
Ma è bene partire dal primo comma, cioè dall’inizio per capire il livello a cui il nostro legislatore è giunto: dalla politica degli annunzi ai decreti legge degli annunzi….
Il primo comma, infatti, annunzia che prima o poi si farà una riforma dell’art. 41 Cost. sulla libera iniziativa economica: quando, in che modo e che bisogno c’è di scriverlo in una norma ordinaria?! In secondo luogo, afferma che, nel frattempo, Comuni, Province, Regioni, Stato adegueranno i propri ordinamenti al principio (oppure slogan?) che è permesso tutto ciò che non è vietato: un altro annunzio ai cittadini elettori, basti pensare al fatto che lo Stato è lo stesso legislatore, sicché quest’ultimo dice a se stesso che entro un anno farà quello che avrebbe potuto fare subito…

Ma la cosa simpatica è un’altra: il testo del decreto è di rara ambiguità. Infatti, annunzia che il principio di libertà economica si applicherà “nei soli casi di: a) vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario…; b) contrasto coi principi fondamentali della Costituzione….; c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana…; d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, conservazione delle specie animali (…) dell’ambiente…; e) disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica….”.
Cosa ha voluto dire il legislatore? Che il predetto principio/slogan di libertà deve applicarsi in tutti questi settori? Cioè si è inteso affermare che è permesso tutto ciò che non è vietato nel campo della protezione della salute umana e dell’ambiente, della libertà e dignità umane? Ebbene, il significato letterale della norma sembra un po’ anomalo per evidenti ragioni: pare quanto mai singolare dire che nel settore della salute si possa fare ciò che si vuole…Infine, quale principio opererebbe per tutti i settori esclusi dalla descritta elencazione? Per gli altri settori si da per scontato che il principio di libertà già operi oppure si presume tutt’altro?
Forse, vista la inverosimiglianza della prima interpretazione, il frettoloso legislatore ha scambiato la regola con l’eccezione, atteso che i settori predetti dovrebbero costituire l’eccezione al principio di libertà economica e non già il suo campo di elezione. Ed è interessante notare come il comunicato FOFI pare dia per scontato che quei settori siano l’eccezione e non già la regola, sorvolando benevolmente sull’imbarazzante refuso.
Questo è il contesto in cui si inserisce il comma 5, che coerentemente annunzia che nel futuro dovranno riformarsi gli ordini professionali entro 12 mesi nel rispetto di principi elencati come una sorta di lista della spesa (ad esempio, è previsto – sempre nel futuro – un equo compenso per i tirocinanti, la pattuizione scritta dell’onorario dovuto al professionista, l’istituzione di organi di disciplina ad hoc).

Nell’ottica dei medici, la previsione più interessante è quella secondo cui (ma sempre nel futuro cioè una volta che si attuerà la riforma: almeno così pare di capire) “a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale”. Sembrerebbe trattarsi di una sorta di assicurazione obbligatoria per i giudizi di responsabilità, il che potrebbe anche essere una cosa corretta in astratto, ma non certo per come è concepita, posto che l’obbligo sembra gravare sul solo professionista (e poi grava – come sembrerebbe - solo su chi esercita la libera professione oppure anche sul medico dipendente di struttura pubblica o privata ?)
Infatti, non è previsto un meccanismo di assicurazione obbligatoria come nella r.c.a. tradizionale. Non si prevede cioè l’obbligo delle compagnie assicurative di stipulare la polizza assicurativa e un conseguente sistema di controlli pubblici: tale obbligo incombe solo sui professionisti. Come dire, questi ultimi rischiano di dover letteralmente andare, per così dire, “a caccia” della migliore offerta di contratto, il che significa esporli potenzialmente a costi enormi considerato l’eterno e surrettizio stato di immobilismo (per non dire di cartello) che cateterizza il sistema assicurativo: l’agnello tra i lupi. Dove ictu oculi l’agnello sono i medici e i lupi le imprese assicurative.
E’ da augurarsi che almeno su questo il legislatore ci ripensi e che l’ordine professionale dei medici giustifichi la sua esistenza facendo sentire la propria voce: non si può prevedere un obbligo di assicurazione per il medico in modo così generico, confuso e non garantista per il professionista in un sistema economico bloccato come quello italiano e dove è quasi del tutto assente ogni seria competizione tra le varie compagnie assicurative.
La norma, poi, concede che le condizioni delle polizze potranno essere negoziate dai Consigli nazionali e degli enti previdenziali delle rispettive categorie: norma inutile, posto che già pacificamente lo potevano fare e spesso già lo facevano.
Nel contempo, si conferma l’eliminazione dell’obbligo dei c.d. minimi tariffari, altro slogan sbandierato come liberalizzazione (fu una delle infauste “lenzuolate” dell’allora ministro Bersani, che tutto fece tranne che liberalizzare in senso proprio). Chi ha un minimo di conoscenza di cosa sia accaduto nel settore degli affari legali, sa bene che la c.d. liberalizzazione delle tariffe è stato l’ennesimo regalo fatto dal legislatore alle due realtà economiche che già dominano il mercato: le assicurazioni e le banche. Tali soggetti, infatti, il giorno dopo l’eliminazione dei minimi tariffari hanno convocato i propri legali e professionisti vari (anche medici) e hanno detto loro molto semplicemente: o firmi l’accordo su un compenso spesso semi irrisorio oppure sei fuori. E’ inutile dire quale sia stata la risposta della stragrande maggioranza dei professionisti, specie in un periodo in cui avere come committente una assicurazione o una banca rappresenta spesso la vera unica fonte di guadagno… I singoli cittadini/clienti, infine, non hanno avvertito alcun beneficio da questa pseudo liberalizzazione, posto che il singolo sceglie il professionista al 99% in base a valutazioni basate soprattutto se non esclusivamente sulla fiducia personale.

Insomma, dal decreto sulla liberalizzazione si evince che: a) il legislatore un giorno farà qualcosa e nel frattempo sbaglia a scrivere in italiano; b) gli ordini professionali non solo non sono abrogati, ma anzi vengono, in una certa misura, valorizzati nella loro funzione parapubblicistica, prevedendo l’obbligo di creare organismi di disciplina ad hoc; c) in ogni caso, le vere riforme degli ordini si faranno entro 12 mesi, periodo sufficiente perché intervengano altre leggi; d) in questa Babele di annunzi, si coglie l’occasione per confermare i favori alle lobbies veramente forti del mercato, rassicurandole sul fatto che entro 12 mesi avranno un nuovo grazioso dono.

L’assenza della Politica e di una cultura dietro di essa è vistosa, il Paese è letteralmente in pasto alle varie corporazioni con danni enormi al cittadino di tutti i giorni, ivi compreso il medico, il farmacista, l’avvocato, il giudice e il bottegaio che quotidianamente svolgono con onestà il loro mestiere.
Cadono le braccia, verrebbe da dire: game over, partita chiusa.
Ma chi scrive è napoletano, e allora ben allenato alle difficoltà del vivere e da ultimo anche avvezzo a muoversi tra cumuli di spazzatura non solo simbolici ma maleodoratamente concreti e Napoli insegna a tenere duro e a sperare sempre con dentro il cuore il grande Eduardo: adda passà ‘a nuttata…

Antonio Lepre (Magistrato)

FONTE: www.quotidianosanità.it

sabato 20 agosto 2011

Tabaccai, farmacie e taxi: la manovra spiana la strada alle liberalizzazioni


Altro che lenzuolate, la Manovra finanziaria fa sul serio: negozi in città aperti anche di domenica, a Natale o Ferragosto, addio al numero chiuso per farmacie, taxi, tabaccai, edicole e per tutte le attività contingentate in base al bacino di utenza. «L’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge». Liberalizzazioni inizialmente soggette a sperimentazione nella manovra di luglio (limitate alle località turistiche e alle città d’arte) e che nella nuova bozza tremontiana saranno applicata in tutta Italia. Anzi: l’adeguamento di Comuni, Province e Regioni «costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli enti» in base al «nuovo patto di stabilità interno».

Il passo più significativo è sicuramente la deregulation degli esercizi: se il testo non sarà emendato, le licenze non avranno più vincoli per «area geografica, popolazione e criteri di fabbisogno». Il che significa che ci potrebbero essere due farmacie o due tabaccherie nella stessa strada e nessuna nelle periferie poco appetibili commercialmente. Liberalizzazione tout-court, anche se, si legge nella manovra, «singole attività economiche possono essere escluse» con decreto del presidente del Consiglio e «la fase successiva sarà un regolamento e il passaggio in Conferenza Stato-Regioni e in quel contesto andranno valutati i settori di intervento», come precisa Stefano Saglia, sottosegretario allo Sviluppo.

LE REAZIONI Il partito di Bersani, che pure si è sempre detto favorevole alle liberalizzazioni, rimane scettico davanti alle misure adottate dal governo. «La norma serve al governo per avere il titolo “liberalizzazioni” nella manovra perché glielo chiedeva l’Europa. In realtà colpendo tutto non colpisce nessuno, perché il governo non ha interesse a toccare determinati settori», attacca Antonio Lirosi, responsabile diritti dei consumatori del Pd. Critica anche la Cgil. «Il consumo non aumenta aumentando le aperture nel commercio ma incrementando la quota di reddito disponibile al consumo».


FONTE:http://www.online-news.it/2011/08/20/tabaccai-farmacie-e-taxi-la-manovra-spiana-la-strada-alle-liberalizzazioni/


Vuoi vedere che si realizza il peggior incubo dei nostri colleghi? Volevano eliminarci introducendo le confezioni starter da far vendere ai tabaccai e baristi, invece sembra proprio che saremo noi a "dispensare" sigarette e caffè accanto a tutti i farmaci!! Non ci credo, finché non vedo non ci credo!!!!


mercoledì 20 luglio 2011

MONOPOLI - Chi sarà il prossimo a saltare?

Carburanti low cost? Eni non ci sta e fa ricorso al Capo dello Stato

Conad è una cooperativa di imprenditori indipendenti, da poco entrata nel business dei carburanti, con appena 11 distributori sul territorio.

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Conad è una cooperativa di imprenditori indipendenti, da poco entrata nel business dei carburanti, con appena 11 distributori sul territorio.


















Il contenuto di questo scritto esprime il pensiero dell' autore e non necessariamente rappresenta la linea editoriale di Wall Street Italia, che rimane autonoma e indipendente.
Cesena - Eni, la società petrolifera italiana colosso nel settore degli idrocarburi, ha fatto ricorso straordinario al Capo dello Stato contro il Comune di Cesena e la Provincia di Forlì-Cesena per bloccare l’apertura di un distributore di benzina targato Conad, appellandosi ad un uso corretto della concorrenza.

Motivo del contendere: l'apertura di un solo distributore di benzina a Cesena. "Concorrenza sleale e concessione illegittima". Ma si tratta di un confronto impossibile: l'azienda petrolifera possiede 4542 impianti, il consorzio di cooperative che si occupa prevalentemente di generi alimentari solo 11. Pochi, ma quanto basta per scomodare addirittura il capo dello Stato.

Conad è una cooperativa di imprenditori indipendenti associati da poco entrata nel business dei carburanti, con appena 11 distributori, aperti dal 2005 al 2011, risultato finale di infinite difficoltà burocratiche da superare, con decine di domande per l’apertura di nuovi impianti ancora inevase sui tavoli di tante Regioni, dal nord al sud.

C’è da dire che, secondo gli ultimi bilanci e statistiche, Conad con i propri carburanti a marchio garantisce alle famiglie risparmi importanti: nel portafoglio degli automobilisti, in sei anni, sono rimasti 16,5 milioni di euro, senza tralasciare le ricadute positive sul costo del trasporto delle merci e dei beni di largo consumo. Né va dimenticato che ogni impianto Conad ha una produttività superiore ai 10,5 milioni di litri rispetto alla media della rete italiana dei distributori, ferma a 1,6 milioni di litri.

Una concorrenza piccola, ma che riesce a disturbare il colosso petrolifero. E’ stato così che l’Eni ha chiesto la sospensione degli effetti della delibera che introduce una modifica al Piano regolatore generale di Cesena, perché considera l’apertura dell’impianto, parliamo di un solo impianto, non tollerabile per il mercato: "L’Eni ha chiesto la sospensione degli effetti della delibera perché dagli atti emerge l’illegittimità della variante al Programma integrato di intervento con riferimento alla realizzazione dell’impianto di carburante per autotrazione … e considerata in particolare la distorsione della concorrenza determinata da una previsione urbanistica a beneficio esclusivo e privilegiato di soggetti privati, posto che da tale previsione deriva ad Eni un gravissimo pregiudizio nell’operatività concorrenziale degli impianti di distribuzione di carburante in Cesena…", racconta Conad. "Un distributore di carburante che, nei fatti, Eni valuta una proposta di concorrenza sleale, distorsiva per il mercato. Ciò accade in un Paese che invece avrebbe bisogno di modernizzazione e liberalizzazioni per rilanciare il sistema Italia e difendere il potere d’acquisto delle famiglie, messo sempre più in crisi, e in cui il costo dei carburanti continua a crescere in modo incontrollato quanto esagerato", aggiunge Conad.

Ma c’è una differenza fondamentale da rilevare, che spigherebbe in cosa consiste il "gravissimo pregiudizio all’attività concorrenziale" che ha tanto indignato il gigante petrolifero: la vendita. A quanto risulta dai prezzi medi mensili pubblicati dal ministero dello Sviluppo economico al 18 luglio 2011, la differenza tra i prezzi medi della rete degli impianti Conad e quelli media Italia è: -8,7 centesimi di euro al litro per la benzina, -7,9 centesimi di euro al litro per il gasolio e -7,3 centesimi di euro al litro.

Com’è possibile? La causa è un misto fra self service e l’erogazione continua che permette di mantenere bassi i prezzi. In un momento in cui ogni persona deve risparmiare il centesimo, e in cui per evidenti cause di politica economica internazionale il costo dei carburanti continua a crescere, il contenimento dei prezzi dovuto alla concorrenza non è un dettaglio. Lo dimostra il fatto che alle pompe di benzina Conad alle 02 di notte, troviamo la coda. La liberalizzazione del mercato, attuata da Bersani nel 2007 consente anche questo: prezzi competitivi che il vadano incontro al potere d’acquisto dei consumatori.

Secondo il direttore generale di Conad, Francesco Pugliese, la reazione dell’Eni preoccupa ancor più perché cade in un momento di forti difficoltà economiche per le famiglie. Impedire o cercare di porre un veto alle liberalizzazioni quando la stessa Comunità europea ne reclama la corretta attuazione è un controsenso. Fino ad oggi, nei nostri impianti, gli automobilisti hanno risparmiato 20,2 milioni di euro; è un risultato che non accettiamo sia mascherato accusandoci di concorrenza distorsiva".

Entro la fine dell’anno, Conad ha in cantiere l’apertura di nuovi impianti (48 in giacenza) in Piemonte, Sardegna, Lazio, Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna, dove per ora se ne trovano tre: Baggiovara (Modena), Faenza (Ravenna), Bibbiano (Reggio Emilia).

L’Eni, interpellata sull’argomento, al momento non ha risposto. Nonostante la richiesta, nella giornata di ieri, dagli uffici relazioni con la stampa non è stata fornita nessuna versione sulla vicenda contenzioso Conad.

lunedì 18 luglio 2011

ANIFA: Tremonti valorizzi il ruolo economico e sociale degli OTC

Intervista al Presidente dell’Associazione nazionale dell’industria farmaceutica dell’automedicazione. Brovelli: “Le liberalizzazioni, non hanno rappresentato un volano di crescita per il nostro comparto".

La fiducia degli italiani nei riguardi del farmacista è ormai forte e radicata. Anche nell’acquisto dei farmaci da banco, il popolo del Belpaese chiede a gran voce la presenza di un esperto che riesca a fornire informazioni e dettagli sulla molecola richiesta. Di recente un'indagine, realizzata da Gfk Eurisko ha evidenziato lo scarso feeling che gli italiani hanno nei riguardi dell’acquisto di OTC via web. Il fatto di non sapere chi si cela dietro il sito che vende medicinali sembra scoraggiare i pazienti che preferiscono rivolgersi personalmente e con fiducia al loro farmacista. Quali sono le prospettive future del settore dei farmaci da banco? Come cambierà la vendita di queste medicine e cosa sta facendo il nostro governo per stimolarlo e aiutarlo? Per saperne di più intervistiamo il Presidente Brovelli dell’ANIFA (Associazione nazionale dell’industria farmaceutica dell’automedicazione).


Perché gli italiani sono ancora riluttanti nell’acquisto di farmaci sul web?

La prima e più evidente ragione è che quando c’è di mezzo la salute le persone sono ben più accorte e meno sprovvedute di quello che si può pensare. Non è un caso, infatti, che quanto si parla di farmaci da banco, prodotti per il benessere e alimentari, gli italiani guardano con maggiore diffidenza alla possibilità di acquistare su internet, per quanto il web rappresenti un canale di acquisto utilizzato da almeno 8 milioni di concittadini. E’ quanto emerso dalla ricerca “L’e-commerce e i farmaci OTC” realizzata da Gfk Eurisko e presentata in occasione dell’Osservatorio Anifa sull’Automedicazione dello scorso 12 luglio. Con particolare riferimento ai farmaci senza obbligo di prescrizione, di automedicazione, il cittadino italiano non sente particolarmente l’esigenza di acquistarli su internet. Si tratta infatti di farmaci che vengono utilizzati all’insorgere di un disturbo, e che quindi, si desidera siano presto disponibili senza bisogno di attendere i tempi di consegna, per i quali si ritiene fondamentale il consiglio del farmacista e dove la certezza della sicurezza, della provenienza e dell’integrità del prodotto rappresentano aspetti fondamentali. Accanto alla natura del bene farmaco bisogna anche considerare la capillarità del sistema distributivo italiano, che rende facilmente disponibili i farmaci da banco all’occorrenza. La riluttanza degli italiani, quindi, è anche legata ad un sistema che funziona rispondendo con efficacia ai bisogni di salute del cittadino.

Secondo lei la poca fiducia dei pazienti nell’acquisto online è un bene o un male? Perché?

Direi che è un dato di fatto che denota un cittadino sempre più evoluto e accorto alle proprie scelte in materia di salute. Se poi, come già messo in evidenza dall’indagine della Commissione Igiene e Sanità sul fenomeno della contraffazione e dell’e-commerce farmaceutico, consideriamo che il fenomeno della contraffazione, per quanto in Italia marginale e riguardante per lo più farmaci e prodotti a ad alto costo e/o per i quali la vendita on line mette al riparo da eventuali imbarazzi nel chiedere la prescrizione del medico, interessa un prodotto su due, dovremmo dire che è un bene. Ciò non significa affatto non considerare una possibile evoluzione futura verso le vendite on line, ma invece riflettere sulle possibili modalità di sviluppo di un nuovo canale, valutandone opportunità e rischi. Piuttosto, considerando che ben il 69% degli italiani non sa che i farmaci di automedicazione non possono essere venduti su internet e che addirittura il 15% crede che sia legale, è fondamentale investire su una comunicazione corretta da fonti verificabili e riconoscibili dal cittadino che sempre di più vuole e cerca informazioni in materia di salute. Infatti, se internet è parte integrante della vita quotidiana per almeno la metà degli italiani che facilmente hanno accesso ad una mole di informazione gigantesca quando si parla di salute e farmaci, tuttavia il web non è altro che un contenitore infinito – un mare magnum – nel quale il i cybernauti spesso navigano a vista, incapaci, sovente, di distinguere le “buone” dalle “cattive” informazioni, fornite da fonti a volte non riconoscibili, non rintracciabili e non sanzionabili come invece possono essere le aziende produttrici.

In che modo è possibile incentivare la vendita dei farmaci da banco in Italia?

La questione è sicuramente complessa. Se infatti, i farmaci senza obbligo di prescrizione, di automedicazione, sono di uso comune (almeno 6 italiani su 10 ne hanno fatto uso nell’ultimo anno), l’andamento del mercato è esclusivamente legato all’incidenza dei c.d. malanni di stagione, con un trend assolutamente stabile nell’ultimo quinquennio. I dati evidenziano quindi come mancano leve che possano supportare la crescita sul lungo periodo.
Bisognerebbe infatti, allargare l’offerta e rendere disponibili più alternative terapeutiche, creando le condizioni favorevoli affinché le imprese siano incentivate a fare domande di switch (passaggio di principi attivi da obbligo di ricetta a senza obbligo di ricetta) a livello nazionale. Inoltre, un uso estensivo e corretto del brand che aiuti i consumatori nelle proprie scelte di salute valorizzando i prodotti ed evitando confusioni permetterebbe ai cittadini di orientarsi con maggiore sicurezza. Il nostro comparto ha nel cittadino il proprio interlocutore di elezione e fondamentale è inoltre una comunicazione corretta e diretta attraverso confezioni sempre più “user friendly” e sopratutto la semplificazione dei messaggi pubblicitari e della comunicazione on line, la il cui quadro regolamentare appare improntato ad una logica che mal si adatta alla realtà dell’informazione farmaceutica così come si è evoluta grazie ad Internet. Ovviamente tutto ciò sarà possibile solo attraverso un semplificazione delle procedure e tempi certi anche attraverso la creazione di un’area dedicata all’OTC all’interno di Aifa per sancire il riconoscimento delle specificità del settore e un’attenzione, sempre più crescente delle Istituzioni, Aifa e Ministero della Salute, con le quali Anifa collabora e si confronta.

Secondo lei l’attuale governo sta prendendo le giuste misure per aiutare il vostro settore?

Il settore farmaceutico in senso generale è interessato da continui tagli per il contenimento della spesa pubblica che rischiano ovviamente di inibire sul lungo periodo la capacità di innovazione e di crescita del settore nel suo complesso. Con riferimento al settore dei farmaci senza obbligo di prescrizione il Decreto Bersani che ha permesso la vendita dei nostri farmaci al di fuori del canale farmacia ma sempre alla presenza , irrinunciabile, del farmacista, e ha liberalizzato i prezzi che oggi sono decisi liberamente dal titolare del punto vendita (farmacia, parafarmacia, corner GDO) ha sicuramente generato vantaggi per i cittadini in termini di differenziazione dell’offerta e calmierazione dei prezzi grazie ad una maggiore concorrenza. Tuttavia, le liberalizzazioni, non hanno rappresentato un volano di crescita per il nostro comparto né, tanto meno, hanno generato quella paventata crescita inappropriata dei consumi che invece non c’è mai stata.
Piuttosto, con le Istituzioni dovrebbe essere attivato un confronto sul ruolo strategico che l’automedicazione può giocare in futuro, data la crescita della popolazione, l’invecchiamento e una domanda di salute sempre più crescente e complessa da parte di un cittadino sempre più attento ed esigente in materia di salute.

Cosa suggerirebbe al Ministro Tremonti in materia di politiche di vendita degli OTC?

Sicuramente di valorizzarne il ruolo economico e sociale. Infatti, considerando le dinamiche demografiche in atto, riflettere sul ruolo dell’automedicazione a sostegno dell’autonomia della popolazione anche in età anziana, potrebbe rappresentare un elemento di sostenibilità del sistema pubblico sul lungo periodo, permettendo un allocazione più appropriata delle risorse pubbliche su patologie complesse e ad alto costo sostenendo, inoltre, l’innovazione farmaceutica. Solo considerando l’attuale struttura della popolazione un ipotetico allargamento dell’offerta per il trattamento di patologie minori e un più appropriato ruolo di counseling all’automedicazione responsabile e consapevole da parte del medico di medicina generale porterebbe a risparmiare già oggi circa 600 milioni di euro.

Cosa pensa della totale liberalizzazione delle farmacie?

L’attuale modello distributivo, con l’obbligo del farmacista a garanzia e tutela della salute del cittadino in qualunque tipologia di punto vendita, e quindi il binomio farmaco-farmacista rappresenta per il comparto una conquista da difendere a prescindere dall’evoluzione dell’offerta in termini di punti vendita. Quelli che quindi potranno essere gli scenari evolutivi del sistema distributivo italiano, con particolare riferimento ad esempio, ad una modifica della Pianta organica, vanno trattati con estrema cautela e certamente discussi in altra sede. Personalmente, ritengo che qualunque dibattito non debba comunque perdere di vista il valore di servizio e le peculiarità del bene farmaco, in una logica di costante promozione e tutela della salute pubblica.

Giorgio Mammoliti LR-Science&Research

giovedì 14 luglio 2011

Siamo alle comiche!

Manovra. Liberalizzazioni: esentate le professioni sanitarie
Per medici, farmacisti & Co. Niente liberalizzazioni. Lo prevede un nuovo emendamento che sostituirebbe quello di ieri che stabiliva l’eliminazione delle restrizioni all’accesso e all’esercizio professionale.
14 LUG - Successo del pressing degli Ordini sul Governo e la Maggioranza. Sembra caduta infatti l’ipotesi di un’immediata abolizione delle restrizioni all’esercizio delle professioni. Il Governo formulerà specifiche proposte alle categorie che avranno otto mesi per mettersi in regola con le nuove norme. Ma da tutto questo sono esentate le professioni che prevedono l’esame di Stato per l’abilitazione professionale e quindi medici, farmacisti e le altre professioni sanitarie che lo prevedono.
Questo emendamento dovrebbe essere compreso nel nuovo testo del decreto che sarà portato in aula al Senato attorno alle 13 per il voto finale per poi passare subito dopo alla Camera per il via definitivo già entro domani.
Fonte:
http://www.ilfarmacistaonline.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=4822&&cat_1=2&cat_2=0&tipo=articolo

mercoledì 13 luglio 2011

Tutti devono stringere la cinghia...tranne chi se lo può permettere

Manovra, la Casta (del Pdl) si ribella

Raccolta di firme tra i parlamentari contro la manovra: no all'abolizione dell'Ordine per notai e avvocati

Il ministro dell'Economia Giulio Tremonti (Eidon)
Il ministro dell'Economia Giulio Tremonti (Eidon)
MILANO - Mentre il Paese è sull'orlo del baratro a causa della crisi finanziaria che ha investito la Borsa e i titoli di Stato, la Casta si ribella all'amara medicina della manovra del govero.

RACCOLTA DI FIRME - È in corso infatti all'interno del Pdl una raccolta delle firme per protestare contro la manovra da domani al voto del Senato (al momento sarebbero circa un'ottantina). «Fino a quando non verrà tolta la norma che abolisce gli ordini professionali, noi il testo - assicura un avvocato del Pdl - non lo voteremo mai dovesse anche cadere Tremonti». Un'altra norma contro la quale si stanno alzando le barricate tra i berlusconiani è quella che renderebbe incompatibile l'incarico di parlamentare con quello di sindaco o di presidente di provincia. Solo alla Camera gli interessati sarebbero 9 presidenti di provincia e 6 sindaci. «E state pur certi - si assicura ancora nel Pdl - che anche quella norma deve saltare se vogliono che votiamo la manovra».

LA NOTA - «Esprimiamo una forte preoccupazione per il contenuto della manovra finanziaria che tratta della liberalizzazione delle professioni, in quanto l'eventuale attuazione comporterebbe automaticamente la distruzione del sistema di cassa degli ordini» affermano in una nota congiunta gli onorevoli Mancuso, Marsiglio, Rampelli, Ghiglia e Barani del Pdl. «Al di là del disagio che questo comporterebbe - aggiungono -, si avrebbero effetti negativi immediati perché verrebbe a saltare il meccanismo fondamentale di alimentazione delle casse degli ordini e ci troveremmo ad avere 1,6 milioni di professionisti costretti a bussare alle casse dello Stato».

LA RUSSA - A dar manforte alla Casta pensa anche il ministro della Difesa Ignazio La Russa: «Da avvocato ritengo che sia una norma che merita un approfondimento ulteriore. Non mi sembra materia da inserire in un decreto». L'avvocato-ministro commenta infatti così la decisione di molti avvocati del Pdl di raccogliere le firme per protestare contro la norma che abolisce gli ordini professionali inserita nella manovra. «Ritengo che la protesta degli avvocati - conclude La Russa - non sia affatto irragionevole».

PREOCCUPATI ANCHE PER IL TAGLIO DEGLI STIPENDI - A preoccupare molti parlamentari del Pdl è poi anche un emendamento firmato dai capigruppo dell'opposizione al Senato che tra l'altro prevede l'equiparazione degli stipendi di deputati e senatori a quelli di pari grado in Europa e cambiamenti nel sistema dei vitalizi. Per quanto riguarda quest'ultimo tema l'emendamento specifica: «Gli uffici di presidenza delle due Camere adottano sistemi previdenziali basati sul metodo di calcolo contributivo, prevedendo requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso ai trattamenti corrispondenti a quelli applicati ai lavoratori dipendenti, ai sensi della disciplina pensionistica vigente». L'emendamento è firmato da Pd, Idv e Udc.

GASPARRI - Il tema dell'abolizione degli ordini professionali che sta agitando la maggioranza in Senato «non sussiste» afferma invece il capogruppo del Pdl, Maurizio Gasparri. «La formulazione del tema è già superata. Molti reagiscono a un testo che non c'è. Comunque ne stiamo parlando».

DI PIETRO - «È la difesa della corporazione che antepone i propri interessi a quelli dei cittadini» sottolinea invece il leader dell'Idv, Antonio Di Pietro. «Noi dell'Idv, invece - aggiunge Di Pietro - abbiamo presentato un emendamento al riguardo che interessa sempre l'avvocatura. Pensiamo infatti che sia necessario dare la possibilità anche ai giovani avvocati di far carriera e di potersi misurare senza dover necessariamente passare attraverso l'imbuto di studi legali blasonati, che diventano importanti solo per le parcelle esose che fanno, piuttosto che per la loro abilità e bravura nel seguire i propri clienti».

Fonte: Corriere della sera

CI (ri)SIAMO!!!

Emendamenti dell'Opposizione alla manovra (A.S. 2814)

E' un pò lunga da leggere tutta, per velocizzare la lettura, i comma che ci interessano son 15-16-17-18-19 e 20....buona lettura e incrociamo le dita. Le mie oramai si sono anchilosate!

Art. 26

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis
(Liberalizzazioni e tutela della concorrenza)

1. All’articolo 120-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente “Recesso e portabilità dei conti correnti”;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per il trasferimento del contratto presso altra banca o intermediario, ivi compresi il deposito dei titoli e le domiciliazioni bancarie. Con procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi e degli adempimenti sono stabilite le modalità con cui il cliente può perfezionare le opzioni di trasferimento rivolgendosi direttamente alla nuova banca o al nuovo intermediario”».
2. All’articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. E’ considerata scorretta la pratica commerciale che impone al cliente l’obbligo di aprire un conto corrente o di sottoscrivere una polizza assicurativa da parte di una banca, istituto o intermediario, per la stipula del contratto di accensione di un mutuo, qualora tale polizza sia erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario.”
3. L’articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è abrogato.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma.
5. La Banca d'Italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente comma e stabilisce criteri e modalità ispirate a principi di trasparenza e corretta informazione con cui gli istituti di credito fissano le condizioni economiche per i servizi offerti ai clienti, ivi comprese le aperture di credito e gli affidamenti relativi ai conti correnti”.
6. Il comma 7, dell’articolo 2-quinquies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è sostituito dal seguente: “9. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l’art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno della chiusura del suddetto conto corrente.”»
7. All'articolo 131 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
«2-quater. In deroga all'articolo 1899 del codice civile, per il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, sono nulle le clausole di tacito rinnovo. L'impresa di assicurazione è comunque obbligata ad informare il contraente della scadenza del contratto almeno trenta giorni prima della medesima».
8. CONSAP S.P.A. è autorizzata a promuovere la costituzione di gruppi di acquisto, cui possono liberamente aderire i cittadini, su base provinciale, per la stipula di contratti individuali di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli ad uso privato. Le spese di funzionamento dei gruppi sono a carico degli aderenti.
9. Ai sensi dell'articolo 58, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, CONSIP S.P.A. è autorizzata a scegliere, su incarico di CONSAP S.P.A., l'offerta contrattuale più conveniente per la sottoscrizione della polizza RC Auto da parte degli aderenti ai gruppi di cui al comma 12-quater. Nel rispetto delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, CONSIP S.P.A seleziona le offerte maggiormente competitive, presentate da imprese di assicurazione ed intermediari, e sottoscrive convenzioni secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2000, prevedendo procedure semplificate di adesione alle medesime da parte dei gruppi di cui al comma 10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
10. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell’approvvigionamento di cui al comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50% della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50% di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita.
12. All’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008 n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17 aggiungere infine il seguente periodo: <>;
b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:
«22-bis. Ai fini del rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di accesso all'attività di distribuzione di carburanti in rete, le regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa, danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 17 a 22, compatibilmente con i princìpi di non discriminazione, di tutela della concorrenza e di piena liberalizzazione dell'accesso al mercato da parte dei nuovi entranti».
13. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente unico S.p.a. assicura in via straordinaria l’attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti principi:
a) acquisto all’ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all’approvvigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti;
b) affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a);
c) attivazione di un servizio di vendita all’ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio.
14. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico S.p.a. svolge le attività di cui al comma 13.
15. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell' articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
16. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
17. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.
18. Negli esercizi commerciali di cui al comma 19 la vendita dei medicinali prevista ai sensi del medesimo comma 17 deve avvenire, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari di apertura e di chiusura al pubblico.
19. Agli esercizi commerciali di cui al comma 19 del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dall'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
20. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, stabiliti dalle autorità competenti, costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

21. All’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: <<1-bis. Le attività commerciali di cui al comma 1 hanno la facoltà di fornire liberamente ai consumatori in un solo esercizio, oltre alla vendita di beni, la fornitura di servizi integrati con la propria attività economica principale, di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati.>>
22. All’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: << 5. Le regioni disciplinano la facoltà degli esercenti le attività commerciali di cui al comma 1, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura e di derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva nei comuni a vocazione commerciale, turistica, agricola, culturale o storico-monumentale.>>
23. La disposizioni di cui ai commi da 24 a 40 del presente articolo sono finalizzate al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e di qualificare l'esercizio delle professioni, di garantire la qualità del servizio professionale, di tutelare il consumatore per una scelta informata del professionista, di assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e di favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni dei presenti articoli non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.
24. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto dell'Unione europea, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere o mandati professionali.
25. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.
26. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi o albi professionali, individuando, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso a ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva tra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.
27. Gli ordini professionali sono strutturati e articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.
28. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità, e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.
29. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli ordini professionali modificano i propri statuti secondo i seguenti princìpi e criteri:
a) fissazione dei criteri e delle procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio e ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;
b) disciplina su base democratica dei meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e dell'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità tra i sessi, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità, in modo da non superare il massimo di sei anni, la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;
c) previsione dei compiti essenziali degli ordini professionali, tra i quali devono rientrare l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito e, comunque, nel rispetto dei princìpi di pari opportunità e di non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti; comprendere tra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;
d) previsione dei casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.
30. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun ordine provvede a indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.
31. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.
32. La legge statale stabilisce forme di raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria di secondo grado e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi professionali corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti.
33. La legge statale disciplina forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi od organizzati dai rispettivi ordini professionali, da università o da pubbliche istituzioni, purché strutturati in modo teorico-pratico, e la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all'estero.
34. La legge statale prevede l'adozione di misure rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria.
35. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.
36. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e in albi professionali è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.
37. Le associazioni professionali di cui al comma 36 possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in un apposito registro istituito dal Ministero competente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali e di favorire la qualificazione professionale e la tutela dell'utenza.
38. Ai fini della registrazione di cui al comma 37 del presente articolo e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni, in conformità ai princìpi e criteri di cui al comma 4 devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, le adeguate diffusione e rappresentanza territoriali, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di princìpi deontologici secondo un codice etico adottato dall'associazione, la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione e una disciplina degli organi associativi su base democratica.
40. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e di dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti, riscontrati o comunque in possesso dell'associazione.
41. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.”

Conseguentemente, sopprimere i commi 6 e 7 dell'articolo 35.


FINOCCHIARO, BELISARIO, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MORANDO