martedì 25 gennaio 2011

Emendamento Sanatoria Parafarmacie presentato oggi!

E' stato ufficialmente depositato entro i termini previsti, l'emendamento al ddl2518 disegno di legge di conversione del decreto 225 milleproroghe, di trasformazione delle parafarmacie di farmacisti in farmacie

RELAZIONE D’ACCOMPAGNAMENTO ALL'EMENDAMENTO DI TRASFORMAZIONE IN FARMACIE PER GLI ESERCIZI
DI VICINATO DI CUI ALLA LEGGE N.248 DEL 2006


PREMESSA

Insieme alla doverosa e rigorosa tenuta dei conti pubblici è opportuno attuare politiche che contemporaneamente determinino un miglioramento della competitività e favoriscano la crescita economica del Paese.

Tutte le forze politiche e tutti i rappresentanti del settore farmaceutico italiano ritengono necessario il miglioramento del sistema di distribuzione del farmaco in Italia, attraverso l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche.

La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19 maggio 2009, relativa alla causa C-531/06, afferma che la proprietà delle farmacie private è riservata ai soli farmacisti, e che le libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali non ostano ad una normativa nazionale che impedisce a soggetti che non hanno il titolo di farmacista di possedere e gestire farmacie.

L'esercizio di vicinato di cui all'art. 5 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, denominato anche “Parafarmacia” così come è concepito e regolato in Italia, ad oggi risulta essere un “ibrido” frutto di un tentativo mal riuscito di liberalizzazione che ha prodotto esclusivamente l'”anomalia” tutta italiana del farmacista fuori della farmacia, mortificato professionalmente ed economicamente

Il provvedimento in oggetto, composto da un solo articolo, prevede la trasformazione in farmacie convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale delle Parafarmacie di proprietà di farmacisti.

Al comma 1 si specificano i requisiti che, in accordo con la normativa italiana e le direttive europee, consentono, al/ai farmacisti, regolarmente iscritti all'albo professionale, di assumere la titolarità della Farmacia, in forma di ditta individuale o di società.

Il comma 2 individua tempi certi sia per l'invio della domanda di trasformazione in farmacie che per l'accertamento dei requisiti. In mancanza di tale accertamento la domanda si intende regolarmente accettata secondo il principio del silenzio-assenso.

Al comma 3 si prevede, similmente a quanto avvenuto in passato per provvedimenti analoghi poi approvati (leggi di riordino), l'inserimento delle nuove Farmacie così aperte nell'ambito della nuova pianta organica eventualmente come sedi soprannumerarie.

Il comma 4 prevede l'obbligo di adeguamento in tempi certi alle altre non citate normative riguardanti il settore e fissa nella quota di 50.000 euro la tassa “UNA TANTUM” di concessione, dovuta dal titolare dell'esercizio trasformato in Farmacia allo stato italiano.

Il comma 5 richiama il limite temporale entro il quale è possibile l'adeguamento ai requisiti richiesti e la sanzionabilità dell'eventuale infedeltà delle dichiarazioni rilasciate dal/dai farmacisti titolari al fine della attestazione dei requisiti, ai sensi dell'art. 483 del Codice Penale.


Il provvedimento così strutturato consente di:

a) Rispondere all'esigenza di nuove farmacie senza stravolgere il quadro regolatorio generale ed anzi riducendo la possibilità di critica da parte dell'Unione Europea.

b) Migliorare la capillarità e la qualità del servizio andando incontro alle esigenze e alle richieste di fruibilità del servizio stesso da parte del cittadino cliente/paziente.

c) Riconoscere la valenza e l'efficacia dell'impegno professionale ed imprenditoriale messo in campo dai farmacisti titolari di Parafarmacia, rivitalizzando e completando le loro attività, oggi altrimenti in grave crisi.

d) Determinare un saldo occupazionale complessivo decisamente positivo considerando l'assunzione nelle nuove farmacie di molti addetti.

e) Ottenere il miglioramento del settore risparmiando sui costi e i tempi necessari per effettuare i concorsi e portare nelle casse pubbliche un ragguardevole contributo derivante dalla corresponsione della prevista tassa di concessione (vedi esempi riportati nella tabella A sottostante).

TABELLA A
Entrate Finanziarie per lo Stato considerando 3 ipotesi numeriche di esercizi trasformati in farmacie

Numero di esercizi trasformati/ Entrate (euro)
1.000/ 50.000.000
1.500/ 75.000.000
2.500/ 125.000.000


EMENDAMENTO

Articolo 1

1. Tutti i titolari degli esercizi di vicinato di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, che effettuano attività di vendita al pubblico di farmaci di automedicazione e da banco ai sensi dell'art. 5 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, condotti in forma societaria o in forma individuale, purché laureati in Farmacia/CTF, abilitati alla professione di farmacista ed iscritti al relativo albo professionale provinciale, hanno diritto a trasformare il loro esercizio di vicinato, lì dove situato ed autorizzato, in deroga a tutte le disposizioni di cui alle leggi vigenti in materia, in Farmacia convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, assumendone la relativa titolarità.
Se uno stesso soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti sopra specificati, risulta proprietario di più esercizi, ha diritto a trasformare in farmacia convenzionata un solo esercizio a scelta tra quelli posseduti.

2. Le relative domande di trasformazione, debitamente documentate, devono essere inviate, a pena di decadenza, per il tramite del servizio postale e con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Regione competente e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'accertamento dei requisiti è effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
Oltre tale termine e in assenza di provvedimenti ostativi la domanda si intende regolarmente accettata.

3. In sede di revisione delle piante organiche successive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento di trasformazione di cui all'art. 1, comma 1 della presente legge, le nuove farmacie così autorizzate ed aperte sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'art. 380, II comma del R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934, così come sostituito dall'art.2 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

4. I titolari degli esercizi trasformati in farmacie convenzionate ai sensi dell'art. 1, comma 1 della presente legge, con autonoma dichiarazione diretta alla Regione o Provincia autonoma di competenza, si impegnano ad adeguarsi a tutti gli adempimenti ulteriori previsti dalla legislazione che regola il sistema farmaceutico entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di trasformazione.
Il titolare dell'esercizio trasformato in farmacia è tenuto a versare una tassa di concessione “una tantum” dell'importo di 50.000 euro.
Il titolare deve altresì possedere i requisiti professionali di idoneità alla titolarità previsti dalla normativa vigente o, in alternativa, si impegna a nominare idoneo direttore responsabile fino al conseguimento del requisito.

5. I requisiti richiesti dal presente provvedimento per aver diritto alla trasformazione dell'esercizio di vicinato in farmacia, che devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di cui al comma 2, devono essere altresì attestati dall'interessato, nelle relative domande agli enti competenti, mediante dichiarazione la cui infedeltà è sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 483 del Codice Penale.

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