giovedì 13 gennaio 2011

Sanatoria Parafarmacia

Riporto integralmente il testo dell'emendamento 11.0.1 al DDL 2228 (milleproroghe) che sarà discusso e speriamo approvato nelle prossime settimane.

Proposta di modifica n. 11.0.1 al DDL n. 2228


11.0.1

PICCONE, TANCREDI

RESPINTO

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-bis

1. Tutti i titolari degli esercizi di vicinato di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 248, condotti in forma societaria o in forma individuale, purché laureati in Farmacia/CTF ed iscritti al relativo albo professionale, hanno diritto a trasformare il loro esercizio di vicinato, li dove situato ed autorizzato, in deroga a tutte le disposizioni di cui alle leggi vigenti in materia, in Farmacia convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, assumendone la relativa titolarità.

2. Le relative domande di trasformazione, debitamente documentate, devono essere inviate, a pena di decadenza, per il tramite del servizio postale e con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla regione competente e alle province autonome di Trento e Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Oltre tale termine e in assenza di provvedimenti ostativi la domanda si intende regolarmente accettata.

3. In sede di revisione delle piante organiche successive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento di trasformazione di cui al comma 1, le nuove farmacie così autorizzate ed aperte sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'articolo 380, il comma del regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 (così come sostituito dall'articolo 2, legge 8 novembre 1991, n. 362).

4. I titolari degli esercizi trasformati in farmacie convenzionate secondo quanto prescritto dalla presente legge, con autonoma dichiarazione diretta alla Regione o provincia autonoma di competenza, si impegnano ad adeguarsi a tutti gli adempimenti ulteriori previsti dalla legislazione che regola il sistema farmaceutico entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di trasformazione.

Il titolare dell'esercizio trasformato in Farmacia è tenuto a versare una tassa di concessione «una tantum» dell'importo di 300.000 euro.

Il titolare deve altresì possedere i requisiti professionali di idoneità alla titolarità previsti dalla normativa vigente o, in alternativa, si impegna a nominare idoneo direttore responsabile fino al conseguimento del requisito.

5. I requisiti richiesti dal presente provvedimento per aver diritto alla trasformazione dell'esercizio di vicinato in Farmacia, sono attestati dall'interessato, nelle relative domande agli enti competenti, mediante dichiarazione la cui infedeltà è sanzionata penalmente ai sensi dell'articolo 483 del Codice Penale».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

fonte: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=16&id=489651&idoggetto=588789

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